Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.
I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni ed individuati mediante
sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna
delle tre terne di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei
Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo · la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.
La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I
costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.