Il comitato üer i giovani è previsto dall'art. 34 dello Statuto comunale. Il Consiglio comunale nomina il comitato dei giovani per la durata del suo mandato, composto da 5-9 membri. Almeno la metà del comiato dei giovani deve essere composta da ragazzi in età scolare o da giovani di età inferiore ai 18 anni. È presieduto dal Sindaco o dal funzionario o assessore comunale responsabile dell'area.
Il comitato dei giovani ha una funzione consultiva e presenta all'amministrazione comunale proposte e suggerimenti volti a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani nel Comune.